CHIARIMENTI TEMPISTICHE GESTIONE RIFIUTI
Informiamo che Regione Lombardia, nei giorni scorsi, ha inviato alle autorità e alle associazioni di categoria, con preghiera di ampia diffusione sul territorio, una nota avente ad oggetto “Chiarimenti sulla validità dell’ordinanza n. 520/2020, come modificata da ordinanza n. 554/2020, e sulle tempistiche di ritorno alla normale gestione”.
Si ricorda che Regione ha emesso nei mesi scorsi due ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 concernenti disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il recente D.L. 83/2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020.
Regione Lombardia, ha precisato che la situazione attuale, con la ripresa delle attività, non lascia presupporre la necessità di stabilire ulteriori deroghe e che quindi le ordinanze non verranno reiterate e le scadenze resteranno quelle in esse stabilite.
Nella nota, Regione consiglia alle aziende di attivarsi prontamente al fine di assicurare il ritorno alla normale gestione, con particolare riferimento ad aree e quantitativi massimi di stoccaggio che dovranno essere conformi alle autorizzazioni, entro il termine del 31 agosto 2020.
In concreto ciò significa che per i lavori eseguiti in LOMBARDIA :
1) Il produttore di rifiuti che gestisce il deposito temporaneo con il criterio quantitativo potrà stoccare fino a 60 metri cubi di rifiuti di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi , invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi ;
2) Il produttore di rifiuti che gestisce il deposito temporaneo con il criterio temporale potrà avviare a smaltimento/recupero i propri rifiuti con frequenza al massimo semestrale , invece che trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ;
3) Il limite massimo di durata del deposito temporaneo torna ad essere di 12 mesi .