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CORRETTA GESTIONE DEPOSITI CARBURANTI AD USO PRIVATO

Riteniamo utile con la presente, riassumere gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la gestione dei distributori di carburante ad uso privato collegati a depositi con capacità volumetrica superiore a cinque metri cubi e fino a dieci metri cubi (cosiddetti depositi minori).

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. C) del DLgs 504 del 26/10/1995, con le modifiche entrate in vigore all’ 1/01/2021, per un corretto esercizio dei distributori automatici di carburante ad uso privato, come appena descritti:

  • è necessaria un’autorizzazione che va richiesta presso il SUAP competente per territorio;
  • deve essere fatta comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che verifica la regolarità formale della comunicazione, e attribuisce all’esercente un codice identificativo dell’impianto minore (c.d. licenza fiscale). L’ente potrà comunque eseguire un sopralluogo sul deposito o sul distributore per riscontrare la corrispondenza di quanto comunicato.
  • devono essere contabilizzate le entrate e le uscite con la compilazione di un registro semplificato di carico/scarico. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, tramite PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce.
  • il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alla contabilità dell’impianto e conservati per i 5 anni successivi.