DL “MILLEPROROGHE” IL FIR PUO’ ESSERE EMESSO IN FORMATO CARTACEO IN ALTERNATIVA AL FORMATO DIGITALE
Fino al 15/09/2026 l’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01/03/2026 , dispone che fino alla data del 15/09/2026 viene prorogata la possibilità di usare il FIR in modalità cartacea in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59.
Alla luce delle recenti disposizioni, si evidenzia quindi:
fino al 15/09/2026 , il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione
rifiuti si applicano a decorrere dal 15/09/2026.
Esonerate fino a tale data le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti. Si rammenta che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.