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EMERGENZA COVID-19 GESTIONE RIFIUTI

Si informano le aziende  che con O.p.g.r. 1° aprile 2020 n. 520, pubblicata sul BURL il 02 aprile 2020, Regione Lombardia ha diramato un’ordinanza  ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006 concernente disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il presente provvedimento si basa sia sulle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 22276 del 30 marzo 2020,  sia sulle diverse difficoltà manifestate dalle Associazioni di categoria nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti e dai responsabili degli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale.

In particolare, si segnalano, di maggiore interesse per le aziende tra quelle attuate, le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, valide su tutto il territorio regionale:

  • rifiuti rappresentati da DPI ( mascherine, guanti, etc.)utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio della frazione di rifiuti indifferenziati;
  • siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art. 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
  1. i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  2. devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 02 aprile 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, come dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi 30 giorni necessari per il corretto ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D.lgs. 152/2006.