Di seguito elenchiamo gli argomenti salienti che tracciano la corretta gestione del rifiuto da parte dell’azienda produttrice.
La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto testo unico ambientale: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” dove per detentore si intende il soggetto che ce l’ha in carico. Non si intende quindi solo un soggetto che produce inizialmente il bene, ma anche chi avendolo in carico (ad esempio per il fatto di averlo acquistato da terzi) decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero.
D.LGS 152/2006, ART. 190
I produttori di rifiuti hanno l’obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione.
I registri integrati con i formulari (di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti) sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Hanno l’obbligo di tenere il registro anche quei produttori che, non avendo più di dieci dipendenti, sono invece esonerati dalla presentazione del MUD. Sono esonerati dal MUD:
Dette esenzioni si estendono anche all’obbligo del registro c/s eccetto che per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d) e) g): tali soggetti (per quei rifiuti) sono comunque obbligati a tenere e compilare il registro anche se non superano i dieci dipendenti. Ciò significa che I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI NON SONO ESONERATI DAL REGISTRO C/S.
D.LGS 152/2006, ART. 183
D.LGS 152/2006, ART. 183 L’accumulo di rifiuti presso il luogo in cui sono prodotti è definito dalla normativa deposito temporaneo.
L’analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all’atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.
Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.
Ex articolo 212 comma 8 D.lgs 152/2006 e S.M.I.
La disciplina dell`iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti è contenuta nel comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006.
L’iscrizione si inquadra nella categoria 2bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b).
Sono tenuti all’iscrizione le imprese e gli enti:
a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
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Il registro carico scarico rifiuti è il documento principale per dimostrare la corretta gestione dei rifiuti. Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore.
Il registro di carico/scarico prima del suo utilizzo deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti.
Il produttore per rispondere correttamente alla normativa deve determinare il ciclo produttivo da cui proviene il rifiuto; quindi conoscere le materie prime che entrano nel ciclo produttivo (facendo particolare riferimento alle etichettature a alle schede di sicurezza da cui si possono prendere le informazioni riguardo alla pericolosità e alle misure di sicurezza da adottare nella loro gestione); con queste informazioni e consultando l’elenco dei codici sarà possibile determinare il codice CER.
Se non fosse possibile determinare le informazioni sopra bisognerà ricorrere ad un’analisi chimica presso un laboratorio accreditato. L’analisi andrà commissionata ad un laboratorio esterno e bisognerà fornirgli tutte le informazioni elencate sopra.